Dopo l ‘appello di D.i.Re e di altre associazioni contro l’emendamento Giuliani, ospito una riflessione di Elvira Reale, psicologa, responsabile sportello antiviolenza degli ospedali San Paolo e Cardarelli di Napoli.
L’esperienza di Napoli ha un retroterra culturale e tecnico molto corposo sia nella cultura delle donne (si riferisce in toto al percorso degli organismi internazionali su questo tema e oggi alla Convenzione di Istanbul), sia nella cultura della medicina di genere. Si è posta l’obiettivo di trasformazione delle prassi mediche e psicologiche per riconoscere la violenza come eziologia di molte patologie ad elevato impatto nella popolazione femminile. L’inserimento nel percorso rosa intra-ospedaliero ha una novità: il referto psicologico che costituisce un potente mezzo per le donne, persone offese del reato e spesso uniche testimoni di se stesse, per accreditare la loro attendibilità ed evitare la vittimizzazione secondaria nei processi (il non essere credute, l’essere considerate malate, il considerare la patologia come causa della violenza o delle loro denunce, ecc.ecc.).Il pronto soccorso San Paolo ha costruito un percorso rosa sia interno (doppio referto medico e psicologico per la donna e per il minore vittima di violenza assistita), che esterno che ha il suo centro di azione nella donna, a cui è consigliato di rivolgersi in primis aicentri anti-violenza con cui si è in rete e in connessione costante. La rete con le forze dell’Ordine è presente e precede l’andata presso il centro anti-violenza solo quando la donna lo richiede, per le emergenze, per la sua tutela. Le forze dell’Ordine con cui ci si collega sono quelle indicate per prossimità o per rapporto di conoscenza dalla donna stessa (non dimentichiamoci che il 40% delle donne che arrivano in pronto soccorso sono oggetto di violenza da parte di ex-partner e hanno già rapporti con le forze dell’Ordine locali). L’esperienza del pronto soccorso San Paolo si muove all’interno della Convenzione di Istanbul con cui condivide ogni presupposto, e di cui ha condiviso l’istanza di fornire servizi istituzionali sanitari, specializzati e innovativi formati all’accoglienza delle vittime di violenza di genere e dei loro figli. L’esperienza di Grosseto non si muove nell’alveo della Convenzione di Istanbul ed è inappropriata proceduralmente nel percorso rosa rispetto alle donne. Non è dedicata alle donne vittime di violenza di genere e quindi non condivide il background culturale su cui poggia la Convenzione nel considerare la violenza di genere, quella maschile, contro le donne. La sua esperienza si è stagliata sull’organizzazione e settorializzazione del lavoro delle Procure che al loro interno hanno il settore fasce deboli che include ogni persona ‘vulnerabile’ per le proprie caratteristiche (si è ritornati a considerare le donne “fasce deboli”) alla violenza (donne, anziani, bambini, handicappati).
Il codice che Grosseto si è dato è appunto quello di ‘Rosa Bianca’, per indicare che il suo oggetto non sono le donne vittime di violenza di genere, ma ogni persona donna e uomo intrinsecamente vulnerabile alla violenza per le sue caratteristiche (handicap, età anziana, sesso debole!). Da queste premesse distorte rispetto a un’ottica di violenza di genere nasce una procedura non condivisibile: nessuna innovazione e modifica delle prassi sanitarie è stata introdotta, se non la riservatezza nell’introdurre nella ‘stanza rosa’, la donna o l’uomo che parla di violenza dove far confluire una equipe multidisciplinare. Nessuna procedura per la violenza di genere è stata codificata ma le donne sono state inserite, come voluto dalla procura e per assimilarsi a loro, nel calderone delle persone vulnerabili.
Grosseto ha arrecato un danno alla lotta contro la violenza di genere confondendo i problemi delle donne vittime di violenza (persone di ogni livello e profilo di personalità, persone anche socialmente forti) con quelle delle persone vulnerabili (dizione usata anche nell’emendamento che non si riferisce mai alla Convenzione di Istanbul!), come indicato nel linguaggio delle procure o nella cultura giuridica. Le donne in questo modo nel codice “Rosa bianca” (e non codice Rosa, come erroneamente detto) sono escluse dal diritto (inserito nella Convenzione) di essere rappresentare come vittime e non come persone vulnerabili, rinviando con questo a loro caratteristiche personali, che invece niente hanno a che vedere con la violenza di genere che colpisce ogni tipo di donna.
Dall’impostazione di Grosseto, plasmata sull’organizzazione delle procure rispetto ai reati contro le fasce deboli, discende anche la soluzione ai problemi da loro prospettata e riversata sia nel Piano nazionale antiviolenza, che ha preso Grosseto come modello, sia nell’emendamento alla legge di Stabilità: raccogliere nella stanza rosa di un ospedale intorno alla donna o all’uomo una equipe multidisciplinare in rappresentanza di tutte le istituzioni (fin quando si tratta di un piccolo paese è ancora immaginabile una cosa del genere anche se non corretta, pensiamo a Napoli dove ci sono per un milione di abitanti almeno 5 grandi pronto soccorso che chiamano la procura, le forze dell’Ordine, altri servizi per accorrere tutti immediatamente in ospedale bloccando tutte le attività!) e ottenere la messa in sicurezza secondo un piano istituzionale rispetto al quale il consenso o i desiderata della vittima (o meglio persona vulnerabile, uomo o donna che sia, ritenuta incapace di agire in proprio) non sono presi in considerazione.
Il codice che Grosseto si è dato è appunto quello di ‘Rosa Bianca’, per indicare che il suo oggetto non sono le donne vittime di violenza di genere, ma ogni persona donna e uomo intrinsecamente vulnerabile alla violenza per le sue caratteristiche (handicap, età anziana, sesso debole!). Da queste premesse distorte rispetto a un’ottica di violenza di genere nasce una procedura non condivisibile: nessuna innovazione e modifica delle prassi sanitarie è stata introdotta, se non la riservatezza nell’introdurre nella ‘stanza rosa’, la donna o l’uomo che parla di violenza dove far confluire una equipe multidisciplinare. Nessuna procedura per la violenza di genere è stata codificata ma le donne sono state inserite, come voluto dalla procura e per assimilarsi a loro, nel calderone delle persone vulnerabili.
Grosseto ha arrecato un danno alla lotta contro la violenza di genere confondendo i problemi delle donne vittime di violenza (persone di ogni livello e profilo di personalità, persone anche socialmente forti) con quelle delle persone vulnerabili (dizione usata anche nell’emendamento che non si riferisce mai alla Convenzione di Istanbul!), come indicato nel linguaggio delle procure o nella cultura giuridica. Le donne in questo modo nel codice “Rosa bianca” (e non codice Rosa, come erroneamente detto) sono escluse dal diritto (inserito nella Convenzione) di essere rappresentare come vittime e non come persone vulnerabili, rinviando con questo a loro caratteristiche personali, che invece niente hanno a che vedere con la violenza di genere che colpisce ogni tipo di donna.
Dall’impostazione di Grosseto, plasmata sull’organizzazione delle procure rispetto ai reati contro le fasce deboli, discende anche la soluzione ai problemi da loro prospettata e riversata sia nel Piano nazionale antiviolenza, che ha preso Grosseto come modello, sia nell’emendamento alla legge di Stabilità: raccogliere nella stanza rosa di un ospedale intorno alla donna o all’uomo una equipe multidisciplinare in rappresentanza di tutte le istituzioni (fin quando si tratta di un piccolo paese è ancora immaginabile una cosa del genere anche se non corretta, pensiamo a Napoli dove ci sono per un milione di abitanti almeno 5 grandi pronto soccorso che chiamano la procura, le forze dell’Ordine, altri servizi per accorrere tutti immediatamente in ospedale bloccando tutte le attività!) e ottenere la messa in sicurezza secondo un piano istituzionale rispetto al quale il consenso o i desiderata della vittima (o meglio persona vulnerabile, uomo o donna che sia, ritenuta incapace di agire in proprio) non sono presi in considerazione.
E’ chiaro quindi che, rispetto all’esperienza di Grosseto, esistono modelli alternativi di Codice Rosa che sostengono il processo di uscita dalla violenza e danno alla donna strumenti da utilizzare in prima persona (ma anche con il sostegno dei centri) nell’attraversare il mondo giudiziario (civilistico e penalistico) e che le rafforzino nella loro credibilità.
Va quindi criticato non il codice rosa in sé ma il codice rosa bianca di Grosseto, assunto a modello nazionale, e va invece proposto un altro modello di percorso rosa che rispetti la Convenzione di Istanbul e serva a rafforzare i percorsi di uscita delle donne dalla violenza.
Va da sé, in conclusione, che i centri anti-violenza non solo gli unici oggi a praticare la lotta alla violenza di genere: è necessario che essi riconoscano i partner nelle altre istituzioni e sappiano criticare le prassi istituzionali quando queste debordano da principi comuni. La convenzione di Istanbul impone allo stato di intervenire: lo stato e le istituzioni, comprese quelle sanitarie, devono usare le procedure corrette al loro interno (diagnosi, prognosi e referti corretti), saper modificare le loro prassi per andare incontro alle varie esigenze di violenza e saper lavorare in rete. Nessuno da solo ce la può fare, perché il problema della violenza attraversa tutti i settori della nostra società.
Va da sé, in conclusione, che i centri anti-violenza non solo gli unici oggi a praticare la lotta alla violenza di genere: è necessario che essi riconoscano i partner nelle altre istituzioni e sappiano criticare le prassi istituzionali quando queste debordano da principi comuni. La convenzione di Istanbul impone allo stato di intervenire: lo stato e le istituzioni, comprese quelle sanitarie, devono usare le procedure corrette al loro interno (diagnosi, prognosi e referti corretti), saper modificare le loro prassi per andare incontro alle varie esigenze di violenza e saper lavorare in rete. Nessuno da solo ce la può fare, perché il problema della violenza attraversa tutti i settori della nostra società.
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