Sulla sentenza n° 45179 emessa l'8.11.2013: i cavillosi "distinguo" di una Legge entro i quali anche la Cassazione si perde di Iole Natoli
La sentenza emessa l’8.11.2013 dalla III Sezione penale del Tribunale di legittimità ha invalidato una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro relativa a un abuso su minore, accogliendo due delle richieste di nullità avanzate dal difensore concernenti il riconoscimento di attenuanti e rinviando il nuovo processo ad altra sezione della Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il diniego e motivarlo appropriatamente ove ritenga di doverlo confermare. Il concetto di “relazione amorosa”, espresso dal difensore dell’imputato e inverosimilmente accolto nella sua decisione dalla Corte, che lo applicava al rapporto sessuale continuato instaurato da un uomo di circa 60 anni con una bimba allora appena undicenne, ha suscitato reazioni indignate.
Una sentenza che farà molto discutere, ha scritto un quotidiano calabrese. Previsione perfettamente centrata, perché da quando si è appreso da quali richieste di revisione sia scaturita la decisione presa dalla Corte, si è scatenato realmente un putiferio.
Sull’argomento si è scritto di tutto e a considerazioni molto valide sono stati affiancati parti di fantasia.
Qualcuno si è convinto che la Cassazione avesse assolto l’uomo, cosa assolutamente non vera; qualcun altro che detta Corte avesse stabilito che l’abuso non è reato se c’è amore (qui), cosa non rispondente alla realtà, dato che l’esprimersi sull’accoglimento di attenuanti presuppone che intanto il reato sia stato considerato sussistente, come del resto è stato scritto in sentenza. Tanto rumore non è però immotivato e più avanti sarà evidente il perché.
Partiamo intanto dall’operazione rischiosa presente in quelle reazioni non sufficientemente meditate in cui si è tagliato sui sentimenti della bambina, azzerandoli e declassandoli di netto, per confinarli nel limbo del non essere.
